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TRIBUNATO Dl ROMAGNA – CULTURA TRADIZIONI ENOGASTRONOMIA

Delibera Assembleare Straordinaria, Bertinoro – 11 Luglio 2021

STATUTO

Art. I – Denominazione, sede, durata

E’ costituita l’Associazione denominata “TRIBUNATO DI ROMAGNA”.

L’Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art.2.

L’associazione ha sede legale e amministrativa, attualmente presso il Centro Universitario CEUB in Via Frangipane n. 6 – 47032 Bertinoro (FC). Eventuali cambi di sede saranno stabiliti dal Praesidium e approvati dall’Assemblea.

L’associazione ha durata fino al 31/12/2070, con possibilità di proroga. Art. 2 – Scopi

L’associazione, apartitica, ha per scopo l’affermazione, il sostegno, la salvaguardia del patrimonio culturale e delle tradizioni del popolo romagnolo, nonché la valorizzazione del vino, dei prodotti tipici e delle eccellenze del territorio della Romagna. Il Tribunato ha giurisdizione morale sulla Romagna e sulle collettività romagnole sparse nel mondo.

Art.3 -Tribuni

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che abbiano i seguenti requisiti: la maggiore età, la specchiata moralità, il costante amore per la Romagna comprovato dalla conoscenza condivisa dei suoi aspetti culturali e delle sue tradizioni, di comprovata autorevolezza e di significativa rappresentatività.

Gli iscritti vengono denominati “tribuni” e sono in numero non prestabilito. I tribuni si dividono in:

  1. tribuni ordinari, che sono tutti coloro che saranno iscritti all’associazione e assegnati alle varie corti;
  2. tribuni onorari, che saranno insigniti di tale qualifica dal Praesidium. Art. 4 – Corti

Le corti rappresentano trasversalmente le aree territoriali del Tribunato. Tutti i tribuni vengono assegnati ad una delle seguenti quattro corti:

  1. la prima è costituita da persone di scienze, lettere, arti, ricercatori e studiosi;
  2. la seconda è costituita da imprenditori ed operatori nei settori vitivinicolo, eno­ gastronomico e turistico;
  3. la terza è costituita da imprenditori e operatori di tutti gli altri settori, oltre ai liberi professionisti;
  • la quarta è costituita da tribuni onorari, scelti tra personalità illustri, di meriti insigni e di chiara fama.

Ogni corte è presieduta da un proprio componente (capo corte) risultato eletto nell’assemblea e che assumerà il ruolo di membro del Presidium.

Art. 5- Organi del Tribunato Sono organi del Tribunato:

L’Assemblea;

Il Praesidium;

Il Primo Tribuno;

Le Corti;

I Rappresentanti territoriali; Il Collegio dei Probiviri.

Art. 6- Obblighi e diritti dei tribuni I tribuni sono obbligati a:

  1. osservare il presente statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
    1. mantenere un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
    1. versare la quota associativa, ad esclusione dei soci onorari che ne sono esonerati; I tribuni hanno diritto a:
  2. partecipare alle attività promosse dall’associazione;
  3. partecipare alle Assemblee con diritto di voto;
  4. accedere gratuitamente alle cariche associative;

I tribuni non possono vantare alcun diritto su fondi o cespiti dell’associazione. Art. 7 – Ammissione ed esclusione dei tribuni

La proposta di ammissione a tribuno, indirizzata da uno o più tribuni al Primo Tribuno, che ne informa il Praesidium, viene trasmessa al rappresentante territoriale che è tenuto a formalizzare il proprio parere. L’ammissione compete al Praesidium che delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Primo Tribuno. L’investitura (o nomina) avviene nel corso di una Assemblea (Tornata).

Il Praesidium cura l’annotazione del nuovo iscritto nel Libro dei Tribuni, previo versamento della quota associativa, assegnandolo ad una delle corti. Il Primo Tribuno invia comunicazione al nuovo tribuno.

La qualità di tribuno si perde per recesso e per esclusione.

Il recesso deve essere comunicato dal tribuno dimissionario al Primo Tribuno in forma scritta.

L’esclusione viene deliberata dal Praesidium a maggioranza dei membri nel seguente caso: conseguentemente alla perdita dei requisiti o alla inosservanza degli obblighi di cui agli Artt. 3 e 6 e viene notificata per raccomandata al Tribuno, che entro 30 giorni può fare ricorso al Collegio dei Probiviri;

Art. 8 – Assemblea

L’assemblea è l’organo sovrano ed è composta da tutti i tribuni. Ogni tribuno dispone di un solo voto e non è ammessa delega di qualsiasi tipo.

Le riunioni assembleari vengono definite ”tornate” e sono almeno quattro ogni anno. La prima tornata annuale sarà tenuta normalmente a Bertinoro; le altre in qualsiasi località del territorio della Romagna a scelta del Primo Tribuno e del Praesidium, salvo casi particolari.

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L’assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività del Tribunato ed, in particolare, approva nella prima tornata dell’anno, con la maggioranza dei Tribuni presenti, il rendiconto economico­ finanziario dell’anno precedente, la relazione conclusiva della attività svolta, il programma dell’anno in corso ed il relativo conto preventivo Determina e stabilisce, inoltre, il contributo associativo annuale per l’anno in corso.

L’assemblea ordinaria, nella prima tornata annuale dei bienni dispari, elegge, con la maggioranza dei tribuni presenti, il Primo Tribuno, i quattro membri del Praesidium, scegliendoli dalle Corti, i Rappresentanti Territoriali ed il Collegio dei Probiviri.

Il Praesidium, nel corso dell’Assemblea di cui sopra, o il più presto possibile, come primo atto successivo alla sua elezione, provvede a nominare, scegliendolo tra i propri membri, il Primo Tribuno Vicario, che quindi assume il ruolo di Vice Presidente di detto Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche (Art. 5) sono rieleggibili con un massimo di tre mandati consecutivi. L’assemblea ordinaria delibera, inoltre, su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su ogni argomento che il Praesidium ritenga opportuno sottoporle.

L’assemblea ordinaria viene convocata dal Primo Tribuno almeno una volta all’anno in concomitanza con la prima tornata annuale, ed ogni qualvolta lo stesso Primo Tribuno, il Praesidium o un terzo dei tribuni attivi ne ravvisino l’opportunità.

L’assemblea straordinaria delibera:

  • sulle modifiche dello Statuto;
  • sull’eventuale scioglimento del Tribunato;
  • sulla nomina e poteri dei liquidatori;
  • sulla devoluzione del patrimonio da effettuarsi in conformità alle norme di legge in vigore. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Primo Tribuno o in sua assenza dal Primo Tribuno Vicario, che nomina un segretario a cui compete la redazione del verbale che verrà trascritto nel libro delle Assemblee.

Tutti i verbali dovranno essere sottoscritti dal segretario e da chi presiede l’assemblea.

Tutte le convocazioni assembleari (o delle tornate) devono essere effettuate mediante lettera, fax o email inviate almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione.

Si potrà ricorrere ad altri strumenti di comunicazione che le moderne tecnologie rendono via via disponibili (esempio teleconferenze) in ogni occasione di necessità o urgenza per favorire il rapporto con e tra i Tribuni.

Il luogo della riunione verrà stabilito a discrezione del Primo Tribuno in qualsiasi località del territorio della Romagna, salvo motivazioni contingenti addotte dal Primo Tribuno L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Tribuni presenti. Le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l’assemblea.

Art. 9 -Praesidium – Consiglio Direttivo

Il Tribunato è retto da un consiglio direttivo denominato Praesidium.

Il Praesidium è composto dal Primo Tribuno e da quattro tribuni eletti dall’assemblea in rappresentanza delle corti.

Al Praesidium spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione che, a titolo indicativo ma non esaustivo, si indicano qui di seguito:

attua gli scopi previsti dallo Statuto e le delibere delle Assemblee;

nomina con cadenza annuale i membri del Collegio dei Revisori previsto dall’Art. 12 nomina il segretario scegliendolo preferibilmente tra i tribuni e con i compiti previsti dal regolamento;

delibera sulle nomine di ammissione a tribuno;

delibera e motiva l’esclusione o la decadenza dei Tribuni; attiva l’azione disciplinare suggerita dal Collegio dei Probiviri;

nomina i tribuni onorari scegliendoli tra le persone illustri di chiara fama; assegna i Tribuni alle varie coorti;

ratifica la nomina dei Rappresentati Territoriali;

redige ed approva i regolamenti attuativi dei fini statutari e qualsiasi altro regolamento necessario per il funzionamento del Tribunato;

predispone il rendiconto economico -finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo; propone l’eventuale cambio della sede sociale;

assegna a singoli tribuni o commissioni di tribuni eventuali deleghe per la cura e la

realizzazione di progetti o compiti specifici e ne segue le varie fasi, verificandole e approvandole; la validità di dette deleghe cesserà con la scadenza del mandato del Primo Tribuno e potrà essere rinnovata.

ratifica le convenzioni con Enti pubblici o privati.

delibera sulle strategie di comunicazione da adottare nel biennio di competenza.

Il Presidium viene convocato a cura del Primo Tribuno, di massima una volta al mese, mediante lettera, fax o email, recapitata a tutti i componenti con almeno sette giorni di preavviso, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione. Sono comunque valide le riunioni, anche senza formalità di convocazione, quando siano presenti tutti i membri. Si confermano, in ogni caso, anche le altre modalità di comunicazione descritte all’articolo 8.

Le sedute del Praesidium sono presiedute dal Primo Tribuno e, in sua assenza o impedimento, dal Primo Tribuno Vicario o dal suo membro più anziano.

Tutte le decisioni dal Praesidium sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Praesidium partecipa il segretario, senza diritto di voto.

Tutte le riunioni sono verbalizzate dal segretario e sottoscritte dal Presidente e dal segretario. Ove venisse a mancare per qualsiasi motivo, un membro del Praesidium, prima della scadenza del mandato, questo verrà sostituito fino alla scadenza del mandato stesso, dal primo dei non eletti o, nell’impossibilità di attuare detta modalità, da un nuovo componente nominato dal Praesidium per cooptazione.

Art.1O – Primo Tribuno

Il Primo Tribuno è il legale rappresentante del Tribunato di Romagna. Specificatamente esso svolge i seguenti compiti:

convoca e presiede le riunioni assembleari e del Presidium ed ha facoltà di invitare a fare partecipare alle riunioni del Praesidium il Primo Tribuno che lo ha preceduto, senza il diritto di voto:

cura la esecuzione delle deliberazioni;

rappresenta il Tribunato di fronte ai terzi ed in giudizio;

autorizza il pagamento delle spese e vista la riscossione delle entrate;

sottoscrive tutti gli atti di impegno e le convenzioni e rilascia quietanze liberatorie; è responsabile di eventuali pubblicazioni del Tribunato.

Art.I I – Rappresentanti Territoriali

I comprensori delle sette sorelle romagnole sono in ordine alfabetico: Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna e Rimini.

I territori hanno rappresentanti eletti operanti secondo i regolamenti vigenti.

In occasione delle assemblee territoriali previste dal regolamento, i tribuni devono essere interpellati per individuare uno o più candidati da proporre alle Assemblee elettive- La relativa comunicazione, per essere ammessa all’apertura delle procedure elettive, dovrà essere fatta pervenire da ogni rappresentante territoriale al Primo Tribuno almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea.

Art.12 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti nominati dal Praesidium al momento del proprio insediamento, che può confermare o sostituire in tutto o in parte i componenti di detto Collegio, i quali non sono sottoposti a limiti di mandati consecutivi. Il Collegio dei Revisori elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio opera secondo le disposizioni di legge, esercitando quindi il controllo di legittimità sulla gestione, sul rendiconto economico-finanziario e qualsiasi atto amministrativo del Tribunato.

È tenuto a presentare ogni anno, alla prima assemblea ordinaria, una dettagliata relazione sul corretto andamento della gestione annuale, per l’approvazione del rendiconto.

Art.13 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi nominati dall’Assemblea tra i Tribuni. L’assemblea nomina inoltre due supplenti.

Il Collegio dei Probiviri:

decide in merito ad ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione e nell’osservanza dello statuto e dei regolamenti;

su richiesta scritta del Praesidium o di singoli Tribuni, valuta le eventuali infrazioni statutarie e le conseguenti azioni disciplinari con piena e totale facoltà di suggerire l’applicazione di una delle seguenti sanzioni:

  1. richiamo scritto;
  2. sospensione fino a sei mesi;
  • decadenza da socio.

Ha i poteri e la qualifica di arbitro-amichevole compositore per le vertenze insorte tra i tribuni e il Tribunato ed agisce come mandatario delle parti che si impegnano ad accettare le sue decisioni.

Art.14 – Risorse Economiche

Il Tribunato dispone di una propria autonomia economica e finanziaria per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il suo patrimonio è costituito dalle quote associative dei soci, da qualsiasi liberalità e contributo elargito da privati e o da enti pubblici e privati, da rimborsi derivanti da convenzioni, da ogni altro bene e diritto di cui l’associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Art. 15 – Bilancio

L’esercizio dell’Associazione decorre dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo sarà accompagnato da una relazione predisposta dal Collegio dei Revisori. Il bilancio sarà presentato all’assemblea dei soci alla prima tornata di ciascun anno e, comunque, non oltre 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 16 – Avanzi di gestione

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività previste dallo statuto.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

Art. 17 – Regolamenti

Per la determinazione di norme procedurali o particolari e per l’attuazione dei principi statutari, il Praesidium è autorizzato ad emanare Regolamenti specifici, non in contrasto con le norme statutarie, per i vari settori di attività.

Art.18 – Insegne

Sono insegne tribunizie la “Capparella” ed il “Collare”. Tutti i Tribuni sono tenuti ad indossare le insegne tribunizie durante le Tornate e le circostanze nelle quali verrà espressamente previsto e indicato.

Art. 19 – Scioglimento

Lo scioglimento del Tribunato di Romagna è deliberato dall’Assemblea Straordinaria col voto favorevole di almeno i quattro quinti dei Tribuni presenti.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato uno o più liquidatori indipendentemente dalla loro appartenenza.

Il patrimonio netto dell’associazione risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 20 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si richiamano le norme del Codice Civile e le altre norme di legge vigenti in materia di associazioni senza fini di lucro.

Segreteria presso Centro Universitario CEUB

Via Frangipane, 6 – 47032 Bertinoro (FC)

tel. 0543 446500

fax 0543 44607

mail: info@tribunatodiromagna.it

sito: www.tribunatodiromagna.it

Sede statutaria: Bertinoro, capoluogo «morale» della Romagna.

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